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A seguito di richiesta di intervento si è intervenuti su un sinistro con solo danni a cose.
All'arrivo la P.M. accertava che trattavasi di sinistro con solo danni lievi ai due veicoli coinvolti, i quali peraltro erano già stati spostati e parcheggiati al limitare della carreggiata, con i due conducenti che manifestavano alcuna intenzione di accordarsi sulla responsabilità, facendo ognuno le proprie osservazioni prese a verbale sul modulario in dotazione.
Poichè sulla sede stradale non vi erano segni riconducibili al punto d'urto, atteso che i due veicoli avevano subiti danni lievissimi e le avverse condizioni meteorologiche, si decideva di sentire il giorno successivo i testi di cui si era accertata la presenza sul posto.
Dopo aver sentito i due testi, confrontandole con le osservazioni rese il giorno dell'intervento dai due conducenti, è apparso chiaro che trattavasi di tamponamento: il veicolo che precedeva si è fermato all'altezza delle strisce pedonali per il passaggio di due pedoni (testi), quando improvvisamente il veicolo che seguiva lo ha tamponato senza gravi danni alle cose e senza danni alle persone.
Orbene si chiede innanzitutto se era contestabile la violazione di cui all'art 149,commi 1 e 4, del C.d.S. atteso che i veicoli erano stati spostati dal teatro del sinistro.
In caso era legittima tale contestazione, essa doveva essere contestata all'atto dell'intervento della polizia municipale solo in base alle osservazioni dei conducenti, oppure è stato giusto contestarla successivamente con notifica degli estremi solo dopo aver sentito i due testi.
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