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premessa.
l'impresa industriale e artigianale che vende i propri prodotti non è sottoposta alle norme sul commercio solo se i locali di vendita sono adiecenti al complesso produttivo, ma è comunque sottoposta ai requisiti igienico-alimentari.
nel caso che prospetto, un impresa produttrice di abbigliamento vuole aprire un punto vendita persso alcuni locali adiacenti ad un proprio stabilimento, ma la vendita riguarderebbe si merci con il proprio marchio, ma che sono confezionate e prodotte sia in questo che in altri stabilimenti di propria proprietà o dati in conto terzi per lei.
in questo caso l'mpresa può far valere la regola espressa in premessa?
oppure è a tutti gli effetti un attività commercilae e va trattata secodo il decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 114 e dalle s.i.e m. anche emesse dalla regione Lombardia?
cordiali saluti.
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