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Sovente nelle ns zone, ma si può agevolmente supporre in via generale, l'attività di commercio su aree pubbliche per certe tipologie si concretizza e si integra pure con l'attività di vendita al domicilio del consumatore, in quanto il commerciante accede all'abitazione del potenziale cliente per concludere colà il contratto di vendita e di seguito vi recapita la merce.
Il d.lgs 59/2010, all'art. 69, sancisce che chi intende esercitare la vendita al domicilio del consumatore deve effettuare Dia (Scia) allo sportello unico del Comune ove intende esercitare l'attività della vendita a domicilio.
Il seguente art. 70 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore.
La ns richiesta verte sulla disciplina dell'attività del commercio su aree pubbliche che in Regione Veneto è normata dalla LR 10/2001 che prevede per la vendita itinerante dei precisi obblighi da parte dell'esercente, quali la temporaneità dello stazionamento in un dato punto e via dicendo, tesa a conoscere se tali precetti possano essere applicati pure all'attività di vendita c.d. porta a porta o meno.
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