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L'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, prevede che per l'attività di somministazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di manifestazioni temporanee quali sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario il possesso di requisiti professionali: gli organizzatori delle citate manifestazioni potranno, quindi, avviare l'attività con la semplice SCIA.
Orbene si chiede:
Se gli organizzatori delle manifestazioni potranno avviare l'attività di somministrazione con la semplice SCIA, senza aver alcun titolo professionale, gli esercenti già autorizzati ai sensi della legge 287/1991 per tipologia A o B o C (ristoranti pizzerie o bar), che quindi svolgono tale attività in maniera permanente in propri locali, potranno anch'essi avviare un'attività di somministrazione alimenti e bevande temporanea su suolo pubblico con banco vendita nell'ambito delle citate manifestazioni non essendone gli organizzatori?
In caso negativo quali sanzioni applicare?
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