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Un costruttore dispone di un lotto sul quale intende costruire due villette.
Il lotto dispone già di un accesso carraio.
Viene rilasciato un permesso di costruire che prevede l'accesso dei veicoli dal carraio già esistente.
Successivamente il costruttore chiede una variante che comprende lo spostamento del passo carraio.
Il lotto in questione è situato all'intersezione tra la strada "A" e la strada "B". La strada "A" dispone di un diritto di precedenza rispetto alla laterale "B"
Il nuovo carraio si troverebbe ad oltre 12 metri di distanza dalla strada "B", ma la distanza non sarebbe rispettata nei confronti di una strada "C", posta sul lato opposto del marciapiede della strada "A" dove verrebbe aperto il nuovo carraio (quasi di fronte).
Il richiedente ha interpellato un legale, il quale sostiene che siccome la strada "C" è organizzata a senso unico, a cui si accede dalla strada "A", la distanza in questione non è rilevante in quanto non ci si trova in presenza di una intersezione.
A parere del sottoscritto la definizione dell'art. 3, comma 1, punto 26 del CdS ricomprende anche tale ipotesi, e pertanto il parere del Comando per l'apertura (spostamento) di un nuovo passo carraio sarebbe contrario.
Una seconda domanda: nel caso in cui una casa non disponga di accesso carraio (si tratta di una edificazione degli anni 20) ed in ogni punto della proprietà si è a meno di 12 metri dall'intersezione, il Comune può negare l'apertura di un nuovo (ed unico) passo carraio sulla base della mancaza del requisito della distanza dall'intersezione?.
Scusate la lunghezza del quesito.
Cordiali saluti
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