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Nel caso in cui la notifica di un verbale per infrazione al Codice della Strada venga perfezionata per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 della l. 08.11.1982, n. 890 e l'atto non sia stato mai ritirato, qualora l'infrazione accertata ed in esso riportata comporti un'ulteriore sanzione, il termine per la notifica del secondo verbale scatta dallo spirare del termine per l'impugnazione con riferimento ai dieci giorni di deposito presso l'Ufficio Postale del primo verbale o dalla restituzione di esso all'organo accertatore (dopo 6 mesi)?
Nello specifico, è stato notificato per compiuta giacenza un verbale per violazione dell'art. 181, cc. 1 e 3 C.d.S. per compiuta giacenza. Non essendo stato ritirato dall'intestatario del veicolo sanzionato, Poste Italiane ha restituito il verbale al Comando accertatore dopo la compiuta giacenza, pur intendendosi notificato dopo 10 giorni dal deposito presso l'Ufficio postale e la C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito).
Qual è in questo caso il termine per la notifica del secondo verbale, ovvero l'inosservanza dell'art. 180, c. 8 C.d.S. (mancata esibizione della documentazione attestante la copertura assicurativa del veicolo)?
Il termine per la seconda notifica si calcola dallo spirare del termine per le impugnazioni con riferimento a 10gg dalla C.A.D. o alla restituzione dell'atto all'organo accertatore?
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