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Spett. Redazione
In riferimento a contenziosi proposti innanzi al G.d.P. per verbali del C.d.S. di cui all'art. 126 bis c. 2, si chiede: in sede di "dibattimento, il G.d.P. di sua iniziativa, annullava il verbale citato per vizi di forma. Il suddetto, veniva notificato all' obbligato in solido nei termini regolamentari. L'errore eccepito, risultava essere la data di accertamento che coincideva al sessantesimo giorno (e non come prevede la norma dal sessantunesimo in poi) dalla data di notifica del precedente verbale, con la quale veniva avanzata la richiesta di comunicare i dati … Si premette, che non ci sono più le condizioni per sanare i verbali "errati" già notificati ( è trascorso troppo tempo). A questo punto c'è da chiedersi se l'errore risulta sanato dalla successiva notifica eseguita, che è stata con lasso di tempo congruo, senza , comunque aver mai ricevuto la comunicazione di cui all'art. 126 bis (ps. La data di stampa riportata sul verbale ex art. 126 bis c.2 è di ben oltre la data di scadenza di 60 giorni (risulta essere almeno di 60+60). Il G.d.P. può sollevare questa eccezione di forma e annullare il P.V.? Come poter risolvere?
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