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Il disposto dell'art.7 comma sette del D.L.vo 150/2011 rimanda all'art.415 comma 2 del c.p.c. dove il GdP ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria,dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati,a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
Il quesito: Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni ( così come disposto dall'art,415 del c.p.c.) oppure sono ancora i termini dell'art.163 bis del cpc come previsto dall'art.23 della 689781 ma ora abrogato dall'art.34 del D.L.vo 150/2011.?
Nello specifico, il giudice di pace di Sondrio ci ha informato telefonicamente, siamo poi passati personalmente presso i loro uffici a ritirare la documentazione, in merito alla data di un'udienza per un verbale del C.d.S. solo undici giorni prima dell'udienza stessa.
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