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Maggio 22, 2012
art. 25, comma 2, della L. 120/2010
Stato del quesito
VALIDATED

La Prefettura di Matera trasmetteva per l'osservanza la circolare prot. n. 10225/2012/1290/01 del 30.03.2012, relativa alla L. 29/07/2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", richiamando i Comandi della Provincia ad osservare scrupolosamente il dettato contenuto nelle circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/2289/12/101/3/3/9 del 26.03.2012 e n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29.12.2010.
Si prega volere cortesemente chiarire se la previsione normativa introdotta dall'art. 25, comma 2, della L. 120/2010 che impone agli Organi di Polizia Stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità, è da applicarsi ai soli dispositivi "Autovelox" utilizzati SENZA la presenza di Agenti di P.M. oppure è da applicarsi a tutti i rilevatori di velocità "Autovelox" mobili CON la presenza costante e continua di un Agente di P.M..