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L'art. 142, c. 12-bis, del C.d.S. dispone la ripartizione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità nella misura del 50% ciascuno tra l'Ente proprietario della strada e l'ente da cui dipende l'organo accertatore.
Tale disposizione non si applica alle strade in concessione.
Atteso che le strade statali che attraversano il territorio di questi Comuni (S.S. 598 ed S.S. 106) sono strade date all'A.N.A.S. per curarne la gestione, i proventi derivanti dalle violazioni accertate dalle Polizie Municipali con l'utilizzo di "Autovelox" su tali strade sono da destinare interamente all'ente di appartenenza dell'organo accertatore ?
Se, invece, tali proventi sono da ripartire, a quale Ente sono da destinare oltre che all'ente di appartenenza dell'organo accertatore ?
Nel caso di quest'ultima ipotesi le spese sostenute per l'accertamento da parte dell'organo accertatore sono da decurtare dalle somme da ripartire?
In caso di risposta affermativa le spese sostenute per l'accertamento come possono essere individuate e quantificate ? (Ad es. occorre calcolare le spese di carburante, l'usura dei pneumatici e del veicolo utilizzato per raggiungere il luogo ove effettuare l'accertamento, l'ammortamento dell'apparecchiatura di rilevazione ed il suo costo di gestione, la tariffa oraria del numero di dipendenti impiegati, il costo della visura c/o il P.R.A. o la MOTORIZZAZIONE al fine di acquisire le generalità del proprietario del veicolo nel caso di mancata contestazione immediata, ecc..).
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