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A seguito della vostra risposta al quesito :Alla luce delle recenti modifiche dell'art. 142 del C.d.S. , visto che al comma 12 bis si escludono le strade in concessione , anche dopo la riforma di cui al decreto legge n. 16 del 02.03.2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26.04.2012, visto che con il decreto legge 08/07/2002, n. 138, convertito nella legge n. 178/2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2002, l'ANAS è stata trasformata in società per azioni. Il 19 dicembre 2002 l'ANAS ha approvato il nuovo statuto sociale e nominato il consiglio di amministrazione nonché il collegio sindacale, ed a partire dal 1º gennaio 2003 è operativa come Spa.Per effetto di tutti questi atti, l'ANAS ha in concessione la gestione della rete stradale nazionale, individuata con il decreto legislativo n. 461/99 così come modificato dal D.P.C.M. del 21/09/2001.Alla luce di tutto quello sopra esposto si domanda se le strade statali sono escluse dal campo di applicazione di cui all'art. 142 comma 12 bis .
Risposta
A modesto parere di chi scrive l'assunto "strade in concessione" impiegato nel comma 12-bis dell'art.142 C.d.S. è inquadrabile nel concetto più ampio già contenuto nel Codice della Strada e nel cui novero vi rientrano le strade, date in concessione da un ente concedente, non appartenenti ad uno dei soggetti ricordati nell'art.6 c. 1 lettere dalla a) alla d) per quel che attiene alla competenza ad emanare le ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale. Di fatto si ritiene che niente sia cambiato circa il titolo legittimante alla gestione del patrimonio stradale statale, anche a seguito della trasformazione di A.N.A.S. da ente pubblico ad ente avente una soggettività giuridica privata, con conseguente regolare applicabilità delle norme sulla suddivisione dei proventi pecuniari ai sensi dell'art.142 c.12-bis del C.d.S.
Si precisa che la strada statale interessata è all'interno di un centro abitato di 3500 abitanti ed è quindi soggetta all'articolo 7 del cds , da analoga richiesta ad altro servizio di consulenza si ha avuto la segente risposta :L'art. 6, comma 6, del Codice della strada, che regolamenta la circolazione fuori dei centri abitati, dispone che per strade ed autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente.
Analoga disposizione non è contenuta nell'art. 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati". Il comma 3 di quest'ultimo articolo dispone che per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti in materia di obblighi, divieti e limitazioni sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
L'art. 208 detta una disposizione di carattere generale per la quale i proventi delle sanzioni amministrative sono devolute all'ente cui appartiene l'agente accertatore. Fa eccezione la disposizione contenuta nell'art. 142, comma 12-bis, per la quale i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso apposite apparecchiature sono devoluti per il 50% all'ente proprietario della strada sulla quale sono state accertate (si veda in proposito la circolare del Ministero dell'interno, Dip. pubblica sicurezza, 12.8.2010) il quale li utilizza a termini del comma 12-ter e dell'art. 208.
La legge di conversione del D.L. n. 16/2012 (legge n. 44/2012) ha solamente sanzionato in misura maggiore gli enti inadempienti, elevando la quota di detrazione dal 30 al 90% sui proventi spettanti, per il caso di mancato invio della relazione o di utilizzo delle entrate in maniera difforme dalla legge, oltre a sancire la responsabilità disciplinare e per danno erariale.
Dal suddetto quadro normativo, risulta la competenza del comune ad accertare le violazioni al Codice della strada sui tratti in concessione all'interno dei centri abitati.
Inoltre, poiché il comma 12-bis dell'art. 142 dispone che il riparto dei proventi per violazioni ai limiti di velocità tra ente proprietario ed ente da cui dipende l'agente accertatore non si applica alle strade in concessione, si ritiene che per tali tratti di strada la competenza sia del concessionario quando sono fuori del centro abitato, e del comune all'interno del centro abitato, e non debba essere effettuato il riparto di cui al citato comma 12-bis.
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