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Un conducente è stato sanzionato per un'infrazione al CdS, effettuando poi il pagamento della sanzione in ritardo, con conseguente raddoppio della somma da pagare. Lo stesso ha quindi inviato una nota di giustificazione alla Prefettura, invocando lo stato di malattia come causa del ritardo nel pagamento, producendo idonea certificazione medica (operazione al piede con prognosi di 30 gg.). La Prefettura, senza entrare nel merito della questione, ha trasmesso la pratica al Comune per le valutazioni in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione.
Sono decorsi i termini per l'opposizione e la situazione descritta pare difficilmente inquadrabile nello stato di necessità previsto dall'art 4 della L. 689/81 e dall'art. 54 C.P.
Considerato che in caso di mancato pagamento l'ufficio è tenuto all'iscrizione a ruolo della somma non versata, si chiede un cortese parere sulle modalità di valutazione delle cause di giustificazione, in particolare sull'individuazione del soggetto titolato alla decisione sul caso.
Ringraziando porgo cordiali saluti.
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