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Marzo 9, 2012
ordinanza ingiunzione per sanzione all'art. 666 c.p.
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Non essendo perfettamente note a questo Comune le fonti normative utili alla definizione di un contenzioso instaurato per un ricorso presentato al Giudice di Pace per una violazione dell'art. 666 c.p., si rivolge a Voi, affinché possiate gentilmente inviarci un Vostro parere possibilmente con la precisa citazione delle relative normative di riferimento.

Nell'anno 2009 venne contestata al titolare di un bar la violazione prevista dall'articolo 666 c.p. in quanto svolgeva l'attività musicale e danzante non avendo l'autorizzazione comunale. Venne immediatamente adottata l'ordinanza per la cessazione dell'attività abusiva alla quale non venne presentato ricorso. Non avendo provveduto al pagamento o alla presentazione di ricorso a dicembre 2011 è stata notificata l'ordinanza ingiunzione. Il trasgressore ha presentato ricorso al GdP sostenendo che:

1) ingiunzione è illegittima perché le pubbliche amministrazioni devono determinare per ciascun provvedimento il termine entro cui esso deve concludersi, qualora le amministrazioni non vi provvedono il termine è sempre di trenta giorni. Poiché il verbale è del 22/08/2009 e l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 22/12/2012 l'ordinanza ingiunzione è nulla.

2) L'ordinanza ingiunzione è illegittima sotto il profilo della carente motivazione in quanto nel verbale è stato riportato che le attività musicali erano svolte senza autorizzazione o dichiarazione di inizio attività. Il fatto è riconducibile a violazioni del TULPS poiché senza il presupposto di cui alle prescrizioni 68 e 69 del TULPS la sanzione dall'art 666 cp sarebbe priva di razionalità e sistematicità e pertanto tale omissione ai riferimenti normativi di cui al TULPS rileva come vizio motivazionale e quindi come violazione dell'art. 3 della legge 241/90.

3) Incompetenza del soggetto che ha irrogato l'ordinanza ingiunzione in quanto la stessa è stata disposta dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale anziché dal Sindaco che è Rappresentante del Governo ed autorità in materia di Pubblica Sicurezza e pertanto l'unico soggetto che doveva adottare l'ordinanza ingiunzione.

4) Sul merito inesistenza del fatto che avrebbe determinato l'irrogazione della sanzione amministrativa. Il trasgressore aveva pagato i diritti SIAE e come sostenuto anche da ANCI l'attività di piano bar è da ritenersi attività libera.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia per la collaborazione.