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Febbraio 14, 2012
Accertamento violazione ex art. 218 comma 6 dlvo 285/92.
Stato del quesito
VALIDATED

Buongiorno, le sottopongo il seguente quesito,
Nello scorso anno questo Comando di Polizia Locale ha accertato un illecito amministrativo alle norme del D.L.vo 285/92 ex art. 7 e 180.
Da successivi accertamenti e da documentazione probatoria pervenuta tre mesi dopo l'illecito de quo ( ma richiesta il giorno successivo) è risultato che il conducente al momento della violazione ex art. 7 e 180 circolava a bordo di un ciclomotore nonostante gli fosse stato precedentemente notificato il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida (con relativo ritiro dello stesso documento) per la violazione ex art. 186 comma 2 lettera c del D.L.vo 285/92 ovvero circolava nonostante gli fosse stata sospesa la patente di guida ( ex art. 218 c. 6 c.d.s.).
Il conducente, maggiorenne, non risulta essere titolare di autorizzazione alla guida ex art. 218 comma 2°.
A riguardo poiché l'accertamento ex art. 218 comma 6° c.d.s. è avvenuto molto tempo dopo la violazione e tale illecito amministrativo prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida ed il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo lo scrivente chiede come può procedere per eseguire correttamente detta ultima sanzione accessoria ex art. 214 c.d.s., tenuto conto che:
il conducente risiede in un altro Comune;
il decreto prefettizio di sospensione della patente di guida è ancora efficace;
non è intenzione di questo Comando invitare presso i propri uffici il conducente, per evitare un eventuale ulteriore illecito ex D.L.vo 285/92 ma bensì notificare la violazione nel luogo di residenza tramite Messo Notificatore o del servizio postale;
questo Comando ha intenzione di disporre al conducente, a spese di quest'ultimo, il trasporto mediante persona idonea – diversa dal conducente – e scelta dallo stesso conducente o tramite carrottrezzi presso la depositeria convenzionata (art. 214 comma 1ter) entro 48 ore dalla data di notifica del verbale.
Inoltre, il Verbale di fermo amministrativo può essere notificato successivamente l'illecito ex art. 218 c. 6 c.d.s. ovvero dopo avere depositato ( nelle 48 ore successive) il veicolo presso la depositeria convenzionata e nell'eventualità i termini, tre mesi, decorrono dalla data di notifica del verbale dell'illecito ex art. 218 c. 6 o dalla data di notifica del verbale di fermo amministrativo ?
Nell'ipotesi che il conducente :
non porti il veicolo nella depositeria convenzionata gli verrà contestata la violazione prevista dal comma 1° – parte quarta – dell'art. 214 c.d.s. ovvero la sanzione amministrativa di _ 731,00 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; la notifica dell'illecito che comporta la sanzione amministrativa di _ 731,00 e quella accessoria lo esime dal depositare il veicolo presso la depositeria convenzionata per i primi 30 giorni ovvero gli consente la custodia presso un luogo in cui il conducente abbia la disponibilità ?
non consegni il certificato di circolazione del ciclomotore, nonostante l'invito, gli verrà contestata la violazione ex art. 180 c. 8° ; la notifica dell'illecito amministrativo ex art. 180 c. 8° lo esime dal consegnare il certificato di circolazione del ciclomotore ?
Distinti saluti.