Aperiam repellat accumsan sagittis dolores sed, mollis neque mus beatae, viverra repellat amet fames? Minus fugit.

Info banner a rotazione a discrezione della proprietà. Lorem qui un link verso interna ipsum sit dolor.

Inserisci un questito

Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!

Febbraio 1, 2012
ART. 86 TULPS e apparecchi da gioco
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Nel corso degli ultimi mesi, sono pervenuti al competente servizio del Comune diversi rapporti e verbali di contestazione della locale Questura, relativi ai controlli effettuati presso i pubblici esercizi, sulla regolare presenza degli apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 lett.a) del TULPS, dai quali risulta che sono stati sanzionati per "non avere dimostrato il possesso della licenza ex art 86 TULPS ovvero ex art 88 TULPS".

Tutti i rapporti e verbali sono relativi a pubblici esercizi che avendo regolarmente presentato al Comune la DIA o SCIA per la somministrazione alimenti e bevande, a parere dello scrivente sono da ritenersi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS anche all'installazione degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici per giochi leciti, non sussistendo la necessità di alcun atto autorizzatorio (anche DIA o SCIA) ulteriore.

A fronte di tali rapporti e verbali, il sopraindicato servizio comunale ha trasmesso alla locale Prefettura, a sostegno della correttezza dell'anzidetta impostazione, alcune considerazioni e interpretazioni della normativa vigente, così sintetizzate :

dal combinato disposto delle seguenti disposizioni normative, art. 86 comma 3 e art. 110 comma 3 TULPS (nelle nuove formulazioni introdotte dalla l. 23.12.2005 n.266), art. 21 comma 2 della legge regionale Emilia Romagna n.14/2003 (disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande), art. 152 Regolamento TULPS e art. 19 Legge 241/90, i pubblici esercizi che abbiano presentato regolare D.I.A. o S.C.I.A. per somministrazione alimenti e bevande presso i competenti uffici comunali, sono da ritenersi autorizzati, conseguentemente, anche ai sensi dell'art. 86 del TULPS; dal 1° gennaio 2006, tali pubblici esercizi possono installare e gestire apparecchi e congegni automatici e semiautomatici per giochi leciti, non sussistendo la necessità di alcun atto autorizzatorio (anche DIA o SCIA) ulteriore.

(In tal senso, vedasi anche la Risoluzione della Direzione Generale del M.I.S.E. n. 20918 del 6.03.2009 ). Gli esercenti dovranno invece presentare D.I.A. o S.C.I.A. per dichiarare la presenza nel pubblico esercizio dei c.d. giochi alternativi, come previsto dal Decreto Ministero Finanze 27.10.2003, oltre ad esporre la tabella dei giochi proibiti.

Ciò nonostante, continuano a pervenire nuovi rapporti e verbali analoghi da parte sia della locale Questura che di AAMS, quasi a conferma di una errata interpretazione e/o prassi rispetto alla normativa dei giochi leciti.
Con la presente sono, pertanto, a chiederVi un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa vigente e della prassi finora adottata dagli Uffici del Comune in materia di giochi leciti.
Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione, invio i più cordiali saluti.