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Gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante in base alla normativa di settore – art. 4 D.Lgs. 228/2001 – sono tenuti ad inoltrare una comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione; in tale legge, inoltre nulla viene detto in merito alla regolamentazione della sosta e ad eventuali divieti e limitazioni orarie all'esercizio, anche per motivi di viabilità. Si chiede a questo punto quali sanzioni è possibile applicare visto che la disciplina del decreto 114 non si applica ai produttori agricoli (art. 4 c. 2 lett. D) e se alla luce della nuova disciplina chi inizia l'attività deve presentare una SCIA presso il Comune in cui ha sede.
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