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Dicembre 2, 2011
Vendita prodotti agricoli
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante in base alla normativa di settore – art. 4 D.Lgs. 228/2001 – sono tenuti ad inoltrare una comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione; in tale legge, inoltre nulla viene detto in merito alla regolamentazione della sosta e ad eventuali divieti e limitazioni orarie all'esercizio, anche per motivi di viabilità. Si chiede a questo punto quali sanzioni è possibile applicare visto che la disciplina del decreto 114 non si applica ai produttori agricoli (art. 4 c. 2 lett. D) e se alla luce della nuova disciplina chi inizia l'attività deve presentare una SCIA presso il Comune in cui ha sede.