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Si chiede cortesemente di sapere se sarebbe legittima la procedura di accertamento della velocità pericolosa generica ( art. 141 Cds) nel centro abitato alla stregua delle modifiche apportate all'art. 201 Cds con strumento di rilevazione della velocità regolarmente omologato da porsi dentro gli speed check senza la presenza degli operatori.
Art. 201 cds vigente
Notificazione delle violazioni.
Omissis
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
Omissis
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213, 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Omissis
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
Dicitura da mettersi a verbale senza indicazione della velocità rilevata oggettivamente a mezzo di strumento regolarmente omologato
"Articolo violato 141/ comma 11° CdS perché il conducente del veicolo sopraindicato oltrepassava il limite di velocità imposto da segnaletica sul tratto di strada urbana pari a km/h 50 ed essendo tale condotta oggettivamente pericolosa.
Postazione di controllo della velocità, presegnalata a norma di legge con appositi cartelli ripetuti dopo le intersezioni e con rallentatori di velocità denominati speed check, di colore arancione, al cui interno veniva posizionato apparecchio di rilevamento della velocità, regolarmente omologato, del tipo velomatic mod. 512 in dotazione al Corpo.
Contestazione immediata non avvenuta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 201 – commi 1 bis e 1 quater del Codice della strada ( legge n. 120 del 29.07.2010) senza la presenza del personale per l'accertamento della violazione di cui all'art. 141 C.d.S. in strade poste all'interno del centro abitato".
GRAZIE
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