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Gentili signori,
gradirei chiarimenti in merito alla nuova formulazione dell'Art. 223 CdS riguardo la consona procedura da seguire in caso di ritiro di patente, in accertamento di violazione ad una norma del CdS, in un incidente stradale con danni alle persone.Le lesioni personali sono da intendersi per diretta constatazione degli agenti operanti o riconducibili all'intervento sul posto di personale medico del 118 o in mancanza di referto si procede in via cautelativa? Altrimenti la norma potrebbe essere apparentemente inapplicabile. Tanto più che alcuni Comandi di personale addetto ai servizi di polizia stradale indicano come modus operandi quello di non procedere in ogni caso alla constatazione immediata delle norme violate, anche in presenza di violazioni eclatanti e certe (es. tamponamento e distanza di sicurezza), lasciando tale incombenza, se ritenuta necessaria successivamente, all'ufficio preposto. In questo caso si può ravvisare omissione o violazione dell'obbligo di contestazione immediata? Alcuni giudici di pace lo hanno ritenuto motivo di annullamento. La diversa interpretazione della norma e il diverso modo di procedere trasmettono un messaggio non chiaro all'utente della strada che vede la stessa materia trattata differentemente a seconda del diverso accertatore. Ho letto Vostre pubblicazioni a riguardo, in data non recente ma dalle stesse non ho potuto percepire risposte chiare ai quesiti formulati sopra.
Certa di un Vostro sollecito riscontro, anticipatamente saluto.
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