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Si chiede se, in caso di irreperibilità del destinatario del verbale di contestazione spedito via posta, qualora da ulteriori accertamenti compiuti il comando non sia a conoscenza di un indirizzo diverso da quello risultante nel P.R.A. o D.T.T. per effettuare la notifica, debba essere necessariamente inviato l'atto al comune di ultima residenza del destinatario per le procedure di notifica ai sensi degli artt. 140 e seguenti del c.p.c.. Qualcuno sostiene che questa procedura non sia necessaria, in quanto ai sensi dell'art. 201 comma 3 del C.d.S., "..le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio … presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. ….". Si chiede il Vostro parere in merito. Grazie
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