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Buongiorno.
il caso.Viene eseguito un fermo amministrativo di ciclomotore per 60 gg.( violazione art. 170),il mezzo viene rimosso e portato per i primi 30 giorni dal custodeacquirente come la legge prevede.In seguito l'avente diritto puo' chiedere l'affidamento e custodirlo per i successivi 30 giorni presso il luogo che ci dichiara con autocertificazione.Sul veicolo e' posto il sigillo .Passati i 30 giorni il proprietario chede e ottiene il cambio custodia e il nostro ufficio autorizza l'interessato al trasporto su strada del veicolo dalla sede del custode acquirente ( naturalmente previo pagamento delle spese di rimozione e custodia iniziali) sino al nuovo luogo di custodia ( residenza della persona).il tutto con delle precise prescrizioni,ossia per la via piu' breve ,in sicurezza per la circolazione stradale ,persona con patente,ecc.Il veicolo ,infatti,e' regolarmente assicurato e revisionato.Qualcuno contesta il fatto che essendo sottoposto a fermo non possa circolare e il proprietario debba sostenere ulteriori spese e portare il veicolo con mezzi idonei presso il nuovo luogo di custodia ….A nostro parere cio' contrasta anche con lo spirito legislativo di abbattimento degli oneri a carico degli utenti,oltre che delle disposizioni ministeriali che autorizzano anche nell'immediatezza la conduzione del veicolo fermato presso il luogo dichiarato direttamente dall'interessato. Un vostro parere,grazie
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