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Il Comune ha approvato un nuovo piano della sosta che prevede tariffe diverse di pagamento nelle aree blue a seconda della zona dove si parcheggia.
In buona sostanza ci sono zone dove, pagando la tariffa di un euro, si può parcheggiare sulle strisce blue tutta la giornata, e zone nelle quali, invece, la tariffa è di 20 centesimi ogni 18 minuti.
Accade che, furbescamente, il cittadino, dopo avere parcheggiato in una area che consente la sosta per l'intera giornata alla tariffa di un euro, utilizzi il medesimo tagliando, esponendolo sul parabrezza, in una zona dove invece la tariffazione è ad esempio di 20 centesimi ogni 18 minuti.
Ci si chiede, in questi casi, quale sia la corretta violazione da applicare al cittadino e come possa essere sintetizzato su un prontuario (es. ha violato l'art.7 comma 15 del CDS in quanto non autorizzato alla sosta perchè esponeva il tagliando di controllo relativo ad altra zona di sosta)
Il parere del Comando è che si versi nell'ipotesi sanzionata dall'art. 7 comma 15 del CDS, in quanto il tagliando della sosta sebbene relativo a zona diversa, è comunque esposto, e quindi non si versi nella ipotesi dell'art.157 che riguarda il caso di mancata esposizione.
La questione non è di poco momento perchè, oltre alla necessaria legittimità dell'accertamento, tra l'altro le due violazioni prevedono somme diverse e quindi introiti differenti per l'ente.
Si richiede parere al quesito in merito.
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