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Premesso che:
1) una sentenza emessa dal Tribunale di Torino – quale Giudice di Appello – conferma il verbale in primo grado annullato dal GdP e condanna il resistente alle spese di 2° grado liquidandole. La Polizia Municipale nel computare il dovuto per sanzione amministrative addebitano Euro 109 per spese forfetarie di primo grado (come da delibera di Giunta comunale)
2) applicano il raddoppio della sanzione sulla base del fatto che il pagamento non è avvenuto nel termine iniziale di 60 giorni dalla notifica dell'originario verbale. Questo perché la norma dice che il pagamento in misura ridotta è ammesso nei 60 giorni, altrimenti, la nuova sanzione si determina applicando il doppio del minimo di quella prevista dagli artt. 202 e seguenti del CdS.
Tutto questo è corretto?
Oppure, ciò vale per l'omesso pagamento o il ritardato pagamento in assenza di opposizione?
La questione fondamentale è:
– se un G.d.P. conferma il verbale, senza stabilire l'importo della sanzione, quale cifra occorre applicare (il minimo o il doppio, in considerazione del fatto che sono trascorsi i 60 gg)?
– se il Tribunale – quale Giudice di appello – conferma il verbale, senza stabilire alcuna cifra, quale somma occorre applicare?
– Può un Comune stabilire forfetariamente le spese di giudizio?
Grazie per il prezioso aiuto
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