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Maggio 18, 2011
Richiesta di accesso agli atti
Stato del quesito
VALIDATED

Un cittadino ha chiesto un intervento a questo Settore di Polizia Locale; il personale intervenuto ha accertato e contestato una violazione amministrativa ex art. 18 c. 4 c.d.s. – con la conseguente sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi – ex art. 211 c.d.s.;
Successivamente l'esponente (che è in confutazione con il trasgressore e obbligato in solido) ha chiesto – ad uso dei diritti privati, della sicurezza e dell'incolumità pubblica – ai sensi della legge 241/90 il rilascio di copia del provvedimento/ordinanza (presumibilmente copia del verbale di accertamento e della conseguente sanzione accessoria) adottato da questo settore di Polizia Locale a seguito Ns. intervento.
Premesso che il trasgressore e obbligato in solido ha immediatamente ottemperato alla sanzione accessoria ripristinando lo stato dei luoghi ( eliminazione di un telo frangivista dalla recinzione che limitava la visibilità ai veicoli in transito sulla pubblica via); l'ottemperanza è visibile dall'esponente e da chiunque.
Il trasgressore e obbligato in solido è stato informato della richiesta di rilascio copia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006 , ed ha comunicato diniego al suo rilascio.
Al riguardo :
– è tenuto lo scrivente ufficio di P.L. a rilasciare copia degli atti richiesti (verbale di accertamento) a persona diversa dal trasgressore e obbligato in solido?
– poiché il ripristino dello stato dei luoghi è chiaramente visibile dall'esponente è possibile ipotizzare che la richiesta di accesso è preordinato ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione e pertanto vietato dall'art. 24 c. 3° della legge 241/1990?
– comette una omissione il Pubblico ufficiale che non risponde nei trenta giorni successivi la richiesta o si applica il silenzio rifiuto previsto dal comma 4° dell'art. 25 della legge 241/90 senza incorrere a sanzioni in genere?
Distinti Saluti.