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Considerata l'inesistenza di una definizione a livello legislativo di "superficie di somministrazione" e dovendo dirimere una controversia interpretativa in corso, si chiede se, all'interno di un bar, l'area adibita ad uso esclusivo degli addetti (es. zona lavaggio stoviglie, scaffali, frigoriferi, attrezzature ecc) situata dietro il "banco di mescita" sia da considerarsi "superficie di somministrazione" ai fini del calcolo dell'area su cui collocare apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 T.U.L.P.S. ai sensi dell'art. 2 D. Dirett. 27 ottobre 2003. Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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