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In un caso di violazione comportante la decurtazione di punti sulla patente di guida, il proprietario ha impugnato il verbale ex art. 126bis c. 2 per omessa comunicazione dei dati personali e di guida dell'effettivo trasgressore innanzi al competente Giudice di Pace adducendo di aver inoltrato i documenti richiesti a mezzo di raccomandata semplice, non essendo peraltro in grado di produrre neppure la ricevuta di invio della stessa e non rinvenendosene traccia nel protocollo in entrata dell'organo accertatore.
Esistono riferimenti normativi e giurisprudenziali precisi e puntuali in merito, che neghino valore legale ad una fantomatica raccomandata non A/R onde evitare che il Giudice di Pace adito trascuri l'assunto che ciò che non può essere provato è "tamquam non esset"?
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