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Buongiorno, Vi sottopongo il seguente quesito.
C'è stata una sentenza della Casszione civile , la n. 3701 swl 16 febbraio 2007, che ha stabilito che alle sanzioni stradali si applica l'art. 203 c.d.s., comma 3, che, in deroga alla L. 689/81, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10 %.
In altre parole la maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6° della legge 689/1981, richiamato esplicitamente dall'art. 206 del Codice della Strada, non deve applicarsi nel caso di violazioni del Codice della Strada.
Ho verificato se ci fossero altre pronunce giurisprudenziali contrarie alla predetta sentenza, ma non sono riuscita a trovarne.
In considerazione che l'art. 206 cds è alquanto esplicito nello stabilire che la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pcuniaria è regolata dall'art. 27 della legge 689, io finora ho sempre applicato la maggiorazione semestrale, è legittimo?
Ringrazio e saluto cortesemente
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