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Si richiede Vs parere relativamente alla fattispecie che vado ad esporre:
– e' pervenuto esposto da parte di un laboratorio di analisi mediche, accreditato presso l'ASL , recante istanza d'intervento sanzionatorio nei confronti di un altro Centro Diagnostico ( ovvero di una SPA avente per oggetto sociale l'apprestamento e la gestione di strutture sanitarie) per
" pubblicità sanitaria " abusiva ovvero effettuata in assenza di "autorizzazione del Sindaco" . Nello specifico viene richiesta l'applicazione da parte della Polizia Locale delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 201 del RD. 1265/1934. Dagli accertamenti effettuati è emerso che effettivamente il Centro Diagnostico si pubblicizza oltre che con volantinaggio, anche via Internet ed in particolar modo mediante l'affissione di manifesti . Tale pubblicità sanitaria ha assunto quindi caratteristiche di pubblicità commerciale. I manifesti sono stati collocati su "impianti pubblicitari di servizio" ovvero nelle pensiline bus di proprietà della ditta di trasporti
( ditta quest'ultima che consente l'utilizzo di tali spazi pubblicitari). Ora, in assenza di convenzione comunale, stipulata con la Ditta di trasporti, per l'uso a fini pubblicitari delle pensiline Bus ed in assenza altresì di autorizzazione specifica per tali pubblicità sanitarie come è possibile procedere ? In particolare si chiede :
1) È ancora applicabile l'art. 201 del RD 1265/1934 ? Se sì le sanzioni da chi vanno introitate?- Si dà atto che l'Ordine dei Medici è già stato interessato per quanto di competenza nell'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.
2)Per la pubblicità via Internet è opportuno fare segnalazione al Garante della Privacy?
3)Per l'utilizzo delle pensiline bus quali impianti pubblicitari di servizio occorre autorizzazione comunale o meglio convenzione comunale? In caso contrario è applicabile l'articolo 23 del CDS a carico della Ditta di trasporti proprietaria delle pensiline? E' sanzionabile anche la ditta interessata del messaggio pubblicitario?
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