Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!
Un avvocato utilizza a far data dal 2003 di un'immobile adibito a studio professionale concesso in locazione da un'impresa individuale.
L'impresa locatrice ha effettuato all'autorità di P.S. la comunicazione prescritta dall'art. 12 del D.L. nr. 59 del 21.03.1978, convertito in legge nr.191/78.
Dal 2004 e a tutt'oggi, il professionista oltre a utilizzare detto immobile come studio personale, lo ha concesso altresi in comodato d'uso ad un collega avvocato (senza la stipula di alcun contratto scritto) esercente l'attività forense.
A seguito di un controllo fatto nei confronti dell'avvocato locatario,finalizzato all'osservanza degli adempimenti prescritti dall'art. 12 della legge sopra citata, il predetto ha dichiarato agli agenti di PG di non essere tenuto a far alcuna comunicazione all'Autorità di P.S. in quanto l'avvocato comodatario non ha l'esclusivo utilizzo dell'immobile stesso.
Secondo il mio modesto pensiero tale obbligo sussiste, in quanto la concessione in comodato dell'immobile o parte dello stesso non limita l'esclusività in capo al comodatario, anche in considerazione del fatto che tra le parti non è stato stipulato un contratto (con data certa) che determini con certezza le pattuizioni verbali. Premesso quanto sopra, si chiede un'autorevole parere se sussiste tale obbligo a carico dell'avvocato. Grazie.
Gentile utente,
per leggere la risposta al quesito è necessario effettuare il login.
Clicca sul pulsante “accedi / registrati” in alto a destra della pagina o (se sei già registrato) riempi il
form qui riportato, una volta loggato verrai riportato direttamente a questa pagina.
Grazie,
il team di PoliziaMunicipale.it