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Buongiorno,
Alcuni extracomunitari, sono venuti a chiedere di poter svolgere l'attività di raccolta e smaltimento di materiali ferrosi sul territorio di (…), poiché altri comuni hanno rilasciato dei nulla osta ai sensi del comma 5 dell'art. 266 del D.Lgs. 152/06:
"5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio."
L'articolo sicuramente chiarisce che i soggetti che svolgono questa raccolta non possono fare stoccaggio dei rifiuti, ma chi abilita questi soggetti a questo particolare commercio?
Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti dati.
Distinti saluti
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