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August 30, 2010
Rimborso spese di viaggio per i dipendenti
Stato del quesito
VALIDATED

Egregio Dott. R. BENIGNI – il presente scritto non vuole essere un quesito, bensì tante considerazioni che mi pongo, relative all'oggetto, in modo particolare all'art./12°c. DL 78/2010 convertito in  Legge 122/2010.

Il Comune in cui opero dista dalla Città capoluogo di provincia 120 km (andata e ritorno). Con frequenza i dipendenti comunali hanno urgenza di raggiungere oltre al capoluogo anche la sede della Regione che dista 160 km, il tutto per il disbrigo di pratiche, partecipazione a giornata di studio,corsi presso la Prefettura (Ufficio anagrafe) polizia stradale per aggiornamenti, nonchè alla consegna di atti vari all'Agenzia delle Entrata, Tribunale, ecc. L'Ente possiede una sola autovettura per il serizio istituzionale della Polizia Locale ed una Fita Panda a servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, entrambi per regolamnento non utilizzabili per missioni. La nuova normativa  può andare bene per i Comuni  capoluoghi dove le distanze sono minime, mentre per i Comuni arroccati su montagne, tale norma è inconcepibile. Si vuole precisare che i servizi pubblici di linea sono quasi inesistenti. Infatti, un autobus parte alle ore 6.50 e rientra alle ore 15.00. Pertanto al dipendente spetta oltre al pagamento del biglietto di viaggio, compenso straordinario e la spese di pranzo.Ciò comporta una maggiore spesa  ed un grave disagio al dipendente che dovrà ricorre al TAXI se la distanza  dalla stazione di arrivo al luogo degli uffici è lontana. Nella speranza che detta legge venga modificata, si prega di voler far conoscere i suggerimenti da adottare in merito. Ringraziasi.