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Giugno 24, 2010
Art. 126 bis c. 2
Stato del quesito
VALIDATED

In data 29.01.2010, durante un servizio di polizia stradale, si accertavano diverse violazioni del C.d.S. a carico del proprietario di un veicolo, alcune delle quali prevedevano la decurtazione di punti dalla patente di guida del conducente; la contestazione immediata non è stata possibile in quanto il mezzo non si fermava all'alt, dandosi alla fuga. Gli agenti riuscivano a rilevare il numero di targa e al proprietario venivano notificati i verbali di violazione in data 25.02.2010.
Il proprietario non ha comunicato i dati del conducente entro i 60 giorni dalla notifica e ha presentato opposizione al Giudice di Pace asserendo, tra le motivazioni a suo favore, un'errata rilevazione del numero di targa del mezzo da parte dei verbalizzanti.
Il Giudice di Pace non ha sospeso il provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza per il dibattimento nel mese di Novembre 2010, quindi oltre il termine utile per la contestazione al proprietario stesso della sanzione amministrativa prevista dal c.II° dell'art. 126-bis del C.d.S. (mancata comunicazione dei dati di colui che si trovava alla guida).
Si chiede quindi se al proprietario del veicolo si debba contestare la violazione al c.II° dell'art. 126-bis del C.d.S. prima della definizione del ricorso davanti al Giudice di Pace.
Ringraziando anticipatamente po rgo distinti saluti