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Il precedente responsabile della Polizia locale, ex artt. 68 e 86 tulps, ha autorizzato la gestione di un campo sportivo destinato a gare di tiro a piattello, affiliato alla federazione italiana di tiro a volo. Il campo è stato dichiarato agibile dalla Commissione provinciale di Vigilanza nel 1992. La licenza è del 26 agosto 2008 intestata a Tizio.
In data 20/11/2009 la società di tiro a volo cambia la titolarità del legale rappresentante (subingresso), come risulta da una visura Siatel, senza nulla comunicare al Comune ed in particolare alla Polizia locale. Alla luce del TULPS e della vigente normativa lombarda, si chiede di sapere come vada sanzionato tale mancato subentro
e se sia correttoi l'inquadramento normativo sopra descritto.
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