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Aprile 30, 2010
Pubblici esercizi
Stato del quesito
VALIDATED
MateriaCommercio

Un esercizio di somministrazione d'alimenti e bevande (BAR) regolarmente aperto e in funzione, dal 01 Dicembre 2008 a tutto il 31 Dicembre non ha effettuato alcuna somministrazione (chiuso al pubblico per ferie); dal 01 gennaio 2009 lo stesso titolare ha sospeso la propria attività fino ad oggi (22.4.2010) senza effettuare anche in questo caso alcuna somministrazione di alimenti e bevande.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA DI FATTO DAL 01.01.2009

Agli atti dell'ente risulta che :
1. in data 11.03.2009 il titolare/legale rappresentante dell'esercizio pubblico ha trasmesso all'ente una comunicazione di "sospensione dell'attività per un periodo massimo di anni uno dalla data del 01.02.2009 ai sensi della L.R. 30/2003", ora L.R. 6/2010, senza addurre alcun motivo e/o giustificazione, ovvero senza indicare una comprovata necessità;
2. in data 10.03.2010, il titolare/legale rappresentante dell'esercizio pubblico ha inviato una nuova comunicazione all'ente con la quale lo stesso ha chiesto la proroga della sospensione dell'attività fino al 14.04.2010 ai sensi della L.R. 30/2003, art. 16 c. 1 lett.a), ora L.R. 6/2010, adducendo quale motivazione : sottoscrizione di cessione d'azienda per subingresso;
3. in data 11.03.2010 l'ufficio competente dell'ente (ufficio commercio) autorizzava una proroga a tutto il 14.04.2010, richiamando l'art. 76 comma 1 lett. a) della L.R. 6/2010 (precedentemente art. 16 c. 1 lett. a) L.R. 30/2003) ritenendo meritevole di accoglimento quanto presentato al punto 2), ovvero richiesta di proroga di sospensione dell'attività, adducendo quale motivazione: sottoscrizione di cessione d'azienda per subingresso ;
4. in data 14.04.2010 avanti un notaio é stato sottoscritto un atto di cessione e vendita del predetto esercizio pubblico, comprensivo dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, della licenza al minuto di prodotti alcolici e autorizzazione sanitaria.
5. precisasi che il regolamento comunale "PROGRAMMAZIONE COMUNALE E CRITERI relativi al rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande", approvato con delibera n. 19 di C.C. del 15.06.2007, altro non recepisce che quanto dettato dalla normativa regionale in materia (comma 5, dell'Allegato A, della D.G.R. Regione Lombardia 17 maggio 2004 n. 7/17516) e nulla dice sui criteri specifici da applicare nell'ipotesi di sospensione dell'attività.
Alla luce della normativa vigente, nella fattispecie l'art. 76 della L.R. 6/2010 e assodato che la sospensione dell'attività é stata di mesi 16 (sedici) di cui uno per ferie, si chiede :

a. se l'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (BAR) è da ritenersi a tutti gli effetti oggetto di revoca da parte dell'ufficio commercio dell'ente, per l'avvenuta decorrenza del termine di mesi 12 (dodici) di sospensione dell'attività, a prescindere dalle comunicazioni pervenute all'ente;
b. se, inversamente, il solo invio della comunicazione del 11.03.2009, di sospensione dell'attività, possa essere a tutti gli effetti motivo di accoglimento della proroga richiesta nel mese di marzo 2010 e quindi equiparata ai casi che costituiscono comprovata necessità (art. 76 c. 2 L.R. 6/2010) individuati al comma 5, dell'Allegato A, della D.G.R. Regione Lombardia 17 maggio 2004 n. 7/17516;
c. se la proroga, eventualmente accolta dall'ente, in caso di comprovata necessità su motivata istanza di chi non ha attivato l'esercizio entro due anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo, cosi come previsto, nella prima proposizione del periodo, comma 1, lett. a), della L.R. 6/2010, si estende anche alla seconda proposizione del medesimo periodo, ovvero si estende anche nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
d. nell'ipotesi di un riscontro positivo del punto c), se i criteri individuati al comma 5, dell'Allegato A, della D.G.R. Regione Lombardia 17 maggio 2004 n. 7/17516 possono essere adottati ad entrambe le casistiche indicate nel comma 1, lett. a), della L.R. 6/2010 (non attivazione entro due anni dell'esercizio e sospensione dell'attività per mesi 12) .