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la presente per sottoporvi il seguente quesito.
La Scrivente azienda in seguito all'esame dell'articolo in oggetto e di tutta la direttiva maroni, ha predisposto e realizzato una struttura in metallo (box temporaneo) per l'allocamento del dispositivo di rilevazione mobile denominato Velomatic 512 recentemento omologato anche per la rilevazione automatica senza la presenza degli organi di polizia.
In seguito poi è stata proposta a talune amministrazioni la possibilità, previo regime di decreto prefettizio ai sensi dell'art. 4 L.168/2002, di svolgere servizi di rilevazione temporanea collocando il dispositivo all'interno del predetto box, posizionato fuori dalla carreggiata e reso visibile secondo le disposizioni contenute all'art. 7.1 attraverso adeguata colorazione catarifrangente e collocazione su di esso del segnale dell'organo di polizia secondo l'art. 125 del Reg.Esec., senza la presenza degli organi di polizia e consentendo agli stessi di allontanarsi dalla postazione al fine di poter svolgere altre funzioni istituzionali.
A parere di chi scrive la modalità operativa proposta è indubbiamente corrispondente a quanto stabilito dall'articolo in oggetto, ma ad ogni modo alcune amministrazioni comunali hanno richiesto un formale parere legale sulla correttezza di tale operatività, onde evitare difficoltà in fase di opposizione da parte degli utenti.
Pertanto si chiede un vs. autorevole parere circa la correttezza normativa di detta operatività.
Cordiali saluti.
Pierluigi Ferraro – Amministratore Unico – Ser.Com S.r.l.
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