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Marzo 29, 2010
Iscrizione a ruolo con sequestro probatorio
Stato del quesito
VALIDATED

Questo ente nel 2008 ha subito un sequestro probatorio della documentazione cartacea ed informatica inerente l'attività contravvenzionale relativa alle violazioni accertate al CDS – riferite agli anni 2006,2007 e 2008 (gennaio-aprile)- nell'ambito di un procedimento penale per l'ipotesi del reato di truffa.
Inoltre, sempre per la medesima ipotesi, è stato altresì disposto il sequestro preventivo dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (autovelox).
Entrambi i sequestri, aventi finalità diverse, sono ancora in atto, però in riferimento a quello probatorio l'Ente ha chiesto ed ottenuto dall'Autorità giudiziaria (Procura) copia del materiale informatico (database con tutti i dati delle infrazioni) per gli anni di attività 2006, 2007 e 2008 (gennaio-aprile), ai sensi dell'art. 258 c.p.p.., motivando la richiesta sul presupposto della scadenza dei termini per la riscossione coatta e la necessità di avere la disponibilità della documentazione al fine di porre in essere tutta l'attività propedeutica (a titolo esemplificativo: registrazione corrispondenza intercorsa in fase di sequestro, emissione elenco dei nominativi morosi, trasmissione al concessionario della riscossione, meccanizzazione ed invio atti) all'iscrizione a ruolo e alla successiva notifica degli atti ingiuntivi (dal 01/01/2011 scadranno, progressivamente, i termini di prescrizione per la riscossione coatta previsti dall'art. 209 del CdS e dalla Legge 689/81, relativamente agli anni su indicati).
Pertanto, poiché il sequestro probatorio serve ad assicurare le fonti di prova a differenza del sequestro preventivo che ai sensi dell'art. 321 cpp ha invece lo scopo di impedire che il reato possa aggravarsi, si chiede un autorevole parere in merito a quanto segue, poiché parrebbe legittimo l'utilizzo della documentazione suddetta data la diversa finalità delle misure reali su indicate:
Può l'Ente, in presenza del suddetto sequestro probatorio, iscrivere ugualmente a ruolo le sanzioni amministrative ed evitare la prescrizione e quindi il danno erariale?
In caso positivo, è opportuno adottare un provvedimento che spieghi adeguatamente le ragioni di tale iniziativa visto che i danni per l'ente sarebbero sicuramente maggiori nel caso di prescrizione anziché laddove fosse costretto a restituire le somme a seguito della conclusione sfavorevole del giudizio penale, senza peraltro tener conto di un'eventuale prescrizione del reato che costituirebbe una beffa ulteriore per l'Ente che in tal caso avrebbe perso qualsiasi possibilità di incassare le somme.