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In riferimento alla L.94/2009 (legge sicurezza), questo ufficio pone il seguente quesito:
L'art. 3 comma 6 Legge 94/2009 prevede che la sanzione non può essere inferiore a 500,00 per chiunque insozzi le pubbliche vie. Questo a prescindere dai regolamenti stessi che prevedono sanzioni da 25,00 a 500,00. Insozzare vale anche per le deizioni dei cani in maggior ragione che si manifestano nel centro storico? Bisogna aggiornare gli importi previsti dal regolamento o emettere un'ordinanza di recepimento della predetta legge.
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