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In sede di valutazione di un ricorso ex articolo 203 CdS su di una sanzione elevata a carico di un soggetto che aveva sostato in centro urbano, in area a pagamento, senza esporre il ticket comprovante l'avvenuto pagamento della sosta, la Prefettura di Pescara ha sollevato una questione relativamente alla correttezza della norma richiamata nel verbale.
Si sostiene che il verbale non avrebbe dovuto contestare la violazione di cui all'articolo157, commi 6° e 8° 8 (come è stato fatto dal Comando scrivente), ma sarebbe stato necesario contestare la violazione ex art. 7, commi 1 lett. f) e 14, sulla base della considerazione che è tale articolo a disciplinare l'istituzione delle aree di sosta a pagamento nei centri urbani.
Si chiede di chiarire, pertanto, se in caso di veicolo che sosti in centro urbano e su area a pagamento evidenziata con apposita segnaletica orizzontale e verticale debba applicarsi la sanzione di cui all'articolo 157, commi 6° ed 8°, oppure se sia più corretto richiamare la norma di cui all'articolo 7, commi 1° lett. f) e 14°.
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