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Incaricati della notificazione delle cartelle degli Agenti della riscossione (Equitalia Spa) depositano ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/1973 atti presso l'Ufficio comunale addetto all' Albo Pretorio – Depositi – Messi Notificatori (nei piccoli comuni mansioni spesso svolte dalla Polizia Municipale) e chiedono la pubblicazione del relativo "avviso di deposito degli atti nella casa del comune" per il periodo di 8 giorni consecutivi. Considerato che la notificazione si ha per eseguita alla scadenza dell'ottavo giorno e che spesso la maggior parte degli atti non vengono ritirati, per quanto tempo gli stessi debbono essere conservati in deposito visto che si tratta di sostanzioso materiale cartaceo ? Alcuni sostengono che il deposito degli atti presso la Casa Comunale non ha alcun riferimento di legge che ne preveda il periodo di archiviazione e che pertanto bisogna rifarsi alla prescrizione ordinaria dei diritti e precisamente all'art. 2946 del c.c. che prevede in 10 anni l'estinzione di un diritto, quale quello di ritirare la copia di un atto depositato. Alla luce delle recenti disposizioni in materia sull'entrata in vigore dell'Albo Pretorio on-line ed in generale, per quanto tempo occorre conservare in deposito gli atti notificati ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e degli art. 140-143 del C.P.C ed è sempre obbligatorio restituirlo al destinatario su richiesta anche dopo la prescrizione del diritto al ritiro?
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