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Un trasgressore a comma 9 art.142 c.d.s. lo stesso giorno della violazione ottiene, con ricorso d'urgenza, dal GdP, la sospensione del provvedimento con l'immediata restituzione della patente di guida e fissa l'udienza. 15 giorni dopo l'U.T.G. ci invia copia di un ricorso ivi presentato dal trasgressore, al quale questo Comando risponde con " l'inammissibilità" in quanto già pendente avanti al Gdp. Il giorno dell'udienza il trasgressore non si presenta ma invia un fax al Gdp di " ritiro degli atti " ex art. 306 cpc al che il Gdp, stante l'assenza dell'opponente, convalida il nostro verbale. Essendo una prassi nuova per noi, chiediamo:
1) a questo punto il procedimento deve ritenersi concluso, per cui possiamo decurtare i punti e segnalare l'esito all'U.T.G. per la sospensione della patente di guida?
2) è impugnabile di fronte al Tribunale la " convalida " del Gdp o, essendo trascorsi i termini dalla data della contestazione di violazione per la s.m.r. il p.v. và messo a ruolo per il doppio del minimo edittale?
3) il ricorso a suo tempo presentato all'U.T.G. riacquista valore o rimane definitivamente " inammissibile" ?
Grazie della collaborazione.
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