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La Sentenza della corte costituzionale n°27/20005 cita ".In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione. "
La Sentenza Corte di Cassazione Civile, Sez. II n°17348 del 08 Agosto 2007, cita " .. Ai fini dell'accertamento e della punibilità dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente, è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto e/o del procedimento d'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e , se del caso, anche penali,."
E' corretto attendere la definizione del procedimento e in caso di rigetto applicare la sanzione di cui all'art.126 bis di _ 263,00 se il ricorrente non indica i dati personali e della patente di guida??
Quale delle due Sentenze sopra citate si deve applicare???
Se trascorsi i 60 giorni di legge vengono presentati i dati personali e della patente di guida prima della stampa del verbale di cui all'art.126 bis e corretto accogliere la comunicazione transando i punti e non applicare la sanzione di _ 263,00 visto che l'istituto della patente a punti è di tipo preventivo/punitivo e non una sanzione accessoria???
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