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In materia alimentare, il mancato invio dell'avviso del risultato delle analisi effettuate sul campione di sostanza alimentare (in specie, non era dichiarata in etichetta la presenza di ascorbati) integra la violazione del diritto di difesa quindi la nullità dell'accertamento, precludendo l'interessato ai sensi dell'art. 15 Legge 689/81 la facoltà di chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico?
Sentito il competente Istituto Zooprofilattico si è avuta conferma del mancato invio alla ditta interessata della comunicazione relativa al risultato di laboratorio e della facoltà di procedere ad analisi di revisione.
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