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Si chiede cortesemente un aiuto per l'interpretazione corretta del DM 236/1989, che al punto 8.2.3. prevede:" Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili”. Il dubbio è questo: per il rispetto di quanto previsto dalla norma si deve fare riferimento al numero totale degli stalli di sosta presenti in una via, oppure, come nel caso che interessa, se lungo una via sono presenti più aree di parcheggio distinte deve essere previsto in ognuna di esse uno stallo riservato gli invalidi?
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