Attenzione, devi essere loggato ed avere credito residuo per poter inserire un nuovo quesito!
A seguito dell'accertamento di violazione all'art 142 del CDS, effettuato ai sensi dell'art 4 del D.L. 121/2002 (legge n. 168/2002), nei confronti di veicolo in noleggio a lungo termine, si accerta che il LOCATARIO ha la disponibilità del veicolo da oltre 30 gg. dalla data di consegna dello stesso, con la conseguenziale configurazione della violazione prevista dall'art 94 comma 4-bis del CDS.
Poichè tale accertamento si perfeziona in ufficio, in assenza dell'effettivo trasgressore, la Polizia Municipale dovrebbe notificare gli estremi della violazione, ai sensi dell'art 2'1, comma 1, del CDS, all'indirizzo di dimora, ma rimane il problema dell'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di corcolazione.
Orbene, si chiede come procedere per l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della C.d.C., ovvero se tale applicazione può essere omessa con contestuale comunicazione dei fatti all'Ufficio prov.le del Dipartimento dei trasporti Terrestri (M.C.T.C.), atteso l'accertamento d'ufficio della violazione.
Gentile utente,
per leggere la risposta al quesito è necessario effettuare il login.
Clicca sul pulsante “accedi / registrati” in alto a destra della pagina o (se sei già registrato) riempi il
form qui riportato, una volta loggato verrai riportato direttamente a questa pagina.
Grazie,
il team di PoliziaMunicipale.it