DLgs n. 152/2006, Parte VI bis: strumento per l’eliminazione degli effetti.
Discarica abusiva: è sufficiente il carattere di definitività, non servono successive operazioni sul deposito.
Non è punibile chi esegue abusivamente delle opere di consolidamento delle fondamenta, anche in zona vincolata.
Il pergolato, anche se di grandi dimensioni ed in centro storico, non necessita di titolo edilizio.
Sempre reato il cambio di destinazione d’uso con realizzazione di opere edilizie.
Deposito incontrollato di rifiuti: la colpa si concretizza anche con l’omessa attuazione di cautele.
Abusi edilizi: agli eredi si trasmette l’ordine di demolizione, ma a carico di questi non è possibile l’acquisizione gratuita al patrimonio.
Rifiuti abbandonati in un sito industriale: legittima l’ordinanza di rimozione a carico del curatore fallimentare.
La perdita occasionale di una condotta non configura il reato di scarico industriale abusivo.
Impossibilità al ripristino dello stato dei luoghi in materia di edilizia: il contenzioso è di competenza del Giudice Amministrativo.