Resti assunzionali del triennio precedente ancora utilizzabili negli enti locali.
Corte dei conti: in caso di mobilità non si applicano le limitazioni del turnover.
Anche le assunzioni finanziate con l’art. 208 CdS devono sottostare al limite del 50% delle spese sostenute nel 2009.
Fino ad assorbimento dei provinciali, assunzioni vietate anche se previste nel piano triennale.
L’uso del personale altrui a titolo oneroso equivale ad una nuova assunzione ed è soggetto agli stessi vincoli.