Procedimenti penali: risultanze del processo penale utilizzabili solo se autonomamente valutate.
Ne bis in idem applicabile anche ai procedimenti disciplinari.
Pubblico impiego: licenziamento disciplinare impossibile se per la condotta tenuta è prevista una sanzione conservativa.
Sarebbe incostituzionale un’interpretazione normativa che prevede automaticamente il licenziamento dei furbetti del cartellino.
Licenziamento disciplinare: l’assoluzione in sede penale non basta per il reintegro.
La PA ha la facoltà e non l’obbligo di sospendere i procedimenti disciplinari in attesa degli esiti di qielli penali.
Dipendente sospeso cautelarmente: se l’esito del procedimento penale è positivo va refuso delle retribuzioni perse.
Polizia giudiziaria: nessun rimborso sostenuto per le spese legali durante i procedimento disciplinari.
Furbetti del cartellino: il risarcimento del danno d’immagine scatta solo in caso di licenziamento.
Procedimenti disciplinari: ampi margini di discrezionalità dell’Amministrazione sul provvedimento da adottare in base alla gravità della mancanza.