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Il Codice dell’ambiente (TUA) all’art. 192 sancisce il divieto generale di abbandono dei rifiuti; la violazione del divieto comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni ivi previste, l’obbligo della rimozione all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. La previsione legislativa prevede che il sindaco/Dirigente provvede con ordinanza alle operazioni necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
La Polizia Locale a seguito di indagini riusciva a risalire ai legittimi responsabili dell’abbandono (privati) di rifiuti non pericolosi sul suolo e a contestare (previa procedura del contradditorio) la relativa sanzione amministrativa prevista dal Testo Unico Ambientale.
Prima dell’emissione dell’ordinanza Dirigenziale per il ripristino dello stato dei luoghi ai vari responsabili, ignoti durante la notte provvedevano a dare fuoco ai rifiuti abbandonati.
Si richiede se possibile emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai vari responsabili addebitando i relativi costi della società che dovrà provvedere alla pulizia dell’area (in quanto a seguito dell’incendio i rifiuti risultano non identificabili) oppure notiziare la Procura per l’art. 256-bis (TUA) contro ignoti e non emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai titolari di sanzione amministrativa?
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