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Il presidente di una società di servizi , concessionaria e gestrice dell'Ostello di proprietà comunale, ha presentato a questo Ente istanza di accesso ed estrazione di copia di documentazione amministrativa inerente la segnalazione certificata di inizio attività presentata da nr. 02 soggetti diversi per l'esercizio dell'attività di affittacamere.
Le strutture ricettive sopra evidenziate sorgono in prossimità del predetto Ostello francescano.
Il presidente nella nota sopra indicata ritiene che la società abbia un interesse diretto , concreto ed attuale ad acquisire mediante accesso i documenti connessi ai procedimenti di cui sopra precisando che la richiesta di accesso risulta finalizzata al controllo e rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche , nonché alla verifica di eventuali iniziative volte ad avviare attività che non potrebbero ritenersi oggetto di concessione ovvero di autorizzazioni in quanto queste ultime risulterebbero in diretta ed illecita concorrenza con l'attività svolta dalla società del servizio di gestione dell'Ostello , anche nell'interesse del Comune di Valfabbrica.
Continua, il predetto presidente, evidenziando che la richiesta di accesso agli atti viene formulata in vista della difesa in giudizio dei propri diritti ed interessi legittimi ex art. 24, comma 7, l. 241/90 citando la sentenza del Consiglio di Stato nr. 6393/23009.
Questo comando, in parte chiamato in causa, in quanto titolare del procedimento di commercio e attività ricettive, ritiene che gli atti relative alle SCIA per l'esercizio di affittacamere , presentate dai nr. 02 soggetti , NON possono formare oggetto di presa visione ed estrazione di copie da parte della Società sopra indicata, in quanto la stessa non ha minimamente un interesse LEGITTIMO, DIRETTO , CONCRETO ED ATTUALE in considerazione che la richiesta di accesso risulta, innanzitutto, carente di motivazione in ogni sua parte e l'art. 24, comma 3, della L. 241/90 recita che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni .
Giova evidenziare che l'esercizio dell'attività ricettiva di affittacamere nella Regione Umbria e' disciplinata dalla L.R. 13/2013 che all'art. 40 ( Capo V) recita: Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative .
Si evidenzia che l'esercizio dell'attività di affittacamere posta in essere dai soggetti sopra indicati sono perfettamente in regola con quanto disposto dagli artt. 40 e 41 della L.R. 13/2013 e sono in possesso del prescritto certificato di agibilità della struttura per la civile abitazione.
In virtu' di quanto sopra e' corretto quanto affermato da questo Comando di NON concedere alla Società gestrice dell'Ostello, la visione ed estrazione di copia delle SCIA presentate dai soggetti titolari di attività ricettive di affittacamere???????
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