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“Tizio” ha realizzato una nuova recinzione con apertura di un accesso pedonale (ingresso nell’abitazione) in assenza di titolo edilizio (scia) e di compatibilità paesaggistica.
L’accesso pedonale si immette direttamente su di un pubblico piazzale adibito a parcheggio e sosta di veicoli (da P.I.: zona Fd “area per parcheggio”). Gli spazi di sosta sono disciplinati da stalli a pettine. L’accesso pedonale, purtroppo, sbocca direttamente su uno stallo di sosta; in buona sostanza se un veicolo viene lasciato regolarmente nell’apposito stallo il veicolo stesso chiude completamente l’ingresso.
Posto ciò, a seguito di comunicazione ai sensi dell’art. 27 dpr 380/2001, l’ufficio tecnico comunale ha adottato sia l’ordinanza di sospensione lavori sia l’ordinanza di demolizione e remissione in ripristino dei luoghi.
Nel corso dei termini dell’ordinanza di demolizione la parte ha inoltrato alla Provincia l’istanza di compatibilità paesaggistica in sanatoria (ne ha dato notizia al Comune).
Decorsi i termini dell’ordinanza di demolizione la Polizia Locale ha accertato l’inottemperanza della più volte citata ordinanza di demolizione dandone notizia all’ufficio tecnico comunale per le determinazioni del caso (ricordiamo che la parte, nel corso dei 90 giorni, non aveva né demolito né presentato istanza di scia in sanatoria al Comune; aveva però presentato istanza di compatibilità paesaggistica alla Provincia).
Dopo circa tre mesi dalla scadenza dell’ordinanza di demolizione (l’utc non aveva ancora adottato il provvedimento finale) la parte, tramite suap, ha presentato al Comune istanza di scia in sanatoria.
Dopo due mesi dalla presentazione della scia in sanatoria è giunto in Comune la compatibilità paesaggistica rilasciata dalla Provincia.
Null’altro è stato fatto, null’altro è stato richiesto o determinato dall’ufficio tecnico comunale che ha chiuso la faccenda.
Domanda:
1. si chiede se la parte aveva l’obbligo di richiedere la sanatoria al Comune entro termini di natura perentori ovvero entro la scadenza dell’ordinanza di demolizione a prescindere dell’istanza presentata alla Provincia per richiedere la compatibilità paesaggistica in sanatoria;
2. l’ufficio tecnico una volta appurata l’inottemperanza dell’ordinanza era in dovere di procedere senza indugio alla determinazione del caso (pur non essendo opera realizzata in assenza di permesso di costruire) oppure, così come ha fatto, aveva margini di discrezionalità nei tempi e nei modi essendo a conoscenza dell’istanza di compatibilità paesaggistica già inoltrata alla Provincia dalla parte?
3. l’accesso pedonale sbocca direttamente su di uno stallo di sosta tracciato a pettine. In realtà lo stallo è stato monopolizzato dalla parte perché è sempre libero; nessuno utente, applicando semplicemente il buon senso, lascia e lascerebbe il veicolo in quel posto andando, giocoforza, a chiudere l’ingresso. Si chiede pertanto se secondo il c.d.s. o relativa giurisprudenza l’accesso è illegittimo (non c’è mai stato richiesto un parere dall’utc, si poteva costringere ad esempio la parte a rientrare il solo accesso nella sua proprietà) oppure, ridisegnando la segnaletica orizzontale (eliminando lo stallo attiguo all’ingresso) la parte debba essere chiamata dal Comune a pagare un tributo per l’occupazione del suolo pubblico.
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