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A seguito delle operazione di censimento della popolazione cambia il numero civico dell'indirizzo di residenza dell'intestatario di un veicolo.
Successivamente viene notificato a tale intestario verbale di contestazione violazione al CdS , avverso il quale è proposto ricorso al Prefetto con la motivazione che è errato l'indirizzo di residenza del solidale.
Si chiede se è legittima e quindi accoglibile la motivazione posta a fondamento del ricorso atteso che l'intestatario secondo una vecchia circolare del Min Interno del 07/02/1996 N° 2 (rif. altra circolare n° 10 del 08/03/1991) non ha nessun obbligo specifico di aggiornamento della CdC o del CdP a seguito delle dette operazioni di censimento.
Anticipatamente si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
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